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Il Demanio definisce i beni trasferibili agli enti locali
autore: Vari
Da mercato di Porta Portese a Museo Villa Giulia, da Dolomiti a 'isolotti prossimi a Maddalena'.

Con il federalismo demaniale arriverà agli enti locali un bel tesoro. Dalle isole ai mercati, dalle montagne agli ex aeroporti, il valore di inventario di tutto il patrimonio che diventa disponibile per le autonomie che potranno 'scegliere' alcuni di questi beni con un progetto di valorizzazione, è di poco oltre i tre miliardi.
Ma è chiaro che può diventare molto di più. Anche perché a disposizione, a titolo gratuito, di Comuni, Province e Regioni, scrive l'Ansa, c'è un patrimonio consistente di beni, messi nero su bianco dall'agenzia del demanio in un elenco al momento ancora provvisorio.

Il relatore in commissione bicamerale del parere sul decreto attuativo del federalismo varato dal consiglio dei ministri lo scorso 20 maggio, Massimo Corsaro (Pdl) - scrive il Velino - spiega: “I beni demaniali, ancorché se ne trasferisca dallo Stato alle regioni o agli enti locali la proprietà, rimangono tali e cioè invendibili. Il provvedimento in questione, che dà attuazione all’articolo 119 della Costituzione, prevede una divisione tra beni che verranno trasferiti ‘ope legis’ agli enti locali (che in questo caso potranno solo disporne un diverso sfruttamento) e beni disponibili che, dopo una procedura di valutazione che attiene all’Agenzia del Demanio e del territorio, potranno essere acquistati per essere o valorizzati o venduti”. Insomma le Dolomiti o parti di esse non potranno in nessun caso essere messe in vendita e non solo per il fatto di essere state inserite dall’Unesco nel patrimonio mondiale dell’umanità. La lista definitiva dei beni che potrebbero essere trasferiti agli enti locali verrà stilata dall’agenzia del Demanio entro il 30 luglio.

In base al decreto sul federalismo demaniale, scrive il Velino, gli enti che ne faranno richiesta dovranno valorizzare i beni e potranno anche vederli, ma solo nel caso dunque si tratti di beni non demaniali: in questo caso le risorse che ne deriveranno potranno essere destinate al 75 per cento per investimenti o per la riduzione del debito dell’ente, anche se il decreto approvato lo scorso 20 maggio dal consiglio dei ministri (che prevede che i beni siano attribuiti, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale) stabilisce che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni in stato di dissesto finanziario, non possano alienare i beni a essi attribuiti.

Sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio alla commissione sul Federalismo presieduta da Enrico La Loggia, i beni del patrimonio disponibile dello Stato sono 18.959 (9.127 fabbricati e 9.832 terreni), distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale, con una accentuata loro concentrazione in alcune regioni centro settentrionali; il valore inventariale di tali beni ammonta nel complesso a circa 3,2 miliardi di euro, di cui circa 1,9 rappresentati da fabbricati e 1,3 miliardi da terreni; i beni del patrimonio indisponibile sono invece 22.716, (20.135 fabbricati e 2.581 terreni), per un totale a valore di libro di circa 30 miliardi di euro; i beni del demanio storico artistico, riferiti sia ai beni in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, sia all'Agenzia del demanio, sono 4.642, di cui 3.161 fabbricati e 1.481 terreni, per un valore risultante dal conto generale del patrimonio 2008 pari a circa 16, 3 miliardi euro.

Tra gli altri dati forniti dall’Agenzia del Demanio nel corso delle audizioni presso la commissione sul federalismo risulta - scrive ancora il Velino - che tra i beni rientranti nel patrimonio disponibile, il valore dei beni in uso agli enti locali ammonta a circa 0,73 miliardi di euro, quello dei beni di dichiarato interesse dei medesimi enti a 0,39 miliardi, quello dei beni oggetto di formali accordi con gli enti a 0,96 miliardi; il valore dei beni liberi ammonta invece a 1, 04 miliardi di euro e quello dei beni in uso a privati a 0,18 miliardi. Secondo la Corte dei Conti, i beni trasferibili rappresentano circa il 3 per cento della consistenza del patrimonio locale al 31 dicembre 2008: se si guarda al solo patrimonio immobiliare disponibile (sempre in termini di terreni e fabbricati), i beni attribuibili comporterebbero un incremento del 16,2 per cento dei valori patrimoniali disponibili degli enti locali.

Dopo la pubblicazione a luglio della lista definitiva, entro il 20 del mese successivo le amministrazioni centrali dovranno indicare i beni in uso che intendono conservare. Entro altri tre mesi verrà pubblicato l’elenco dei beni effettivamente cedibili su cui, entro due mesi, potranno essere formulate le richieste di cessione da parte di regioni e enti locali che dovranno motivare la richiesta di trasferimento. Nella domanda infatti devono essere specificate le finalità e le modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante l’attribuzione dei beni.

Le procedura di trasferimento dunque, stando ai termini di legge, potrebbero concludersi a primavera del prossimo anno. I beni demaniali trasferibili sono quelli del demanio marittimo, idrico, gli aeroporti di interesse regionale o locale, mentre sono comunque esclusi dall’attribuzione i fiumi e i laghi di ambito sovra regionale, i beni della Difesa e i beni culturali, la dotazione della Presidenza della Repubblica e i beni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, gli immobili per uso istituzionale dello Stato, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, le reti di interesse statale, le strade ferrate dello Stato, i parchi nazionali e le riserve naturali statali.

Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati, il Governo esercita il potere sostitutivo “ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato, affidato all’Agenzia del demanio o all’amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa”.
 
il: 29/06/2010 10:38:02
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